ricorso multa

Codice della Strada, questo sconosciuto...
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spada
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ricorso multa

Messaggio da spada » 30 giu 2009, 14:25

ciao ragazzi. se ritenete possa essere utile a qualcuno, posto il mio ricorso per una multa. giusto oggi mi è arrivata comunicazione di comparizione davanto al G.d.P. per il 30 ottobre :agree:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Ricorso ex art. 204 bis C.d.S. con istanza di sospensione


Io sottoscritto, ________, c.f. _________, nato a _________ il __________, residente a _______, in via ________,

RICORRO IN OPPOSIZIONE

Avverso il verbale di contestazione di infrazione alle norme del C.d.S. – verbale n° 109/2009 della Polizia Municipale – Comune di _______- redatto il 30 maggio 2009 alle ore 17:25 nel comune di _______ via Gorizia altezza int. Via A.MORO, per la presunta violazione, contestata immediatamente al trasgressore, dell’art. 142 comma 8 del C.d.S., accertata con apparecchiatura elettronica Telelaser UL, n° di matricola UL007786 e velocità rilevata di Km/h 84 alla distanza di mt. 173,7 dal veicolo Nissan Europe Patrol targato ________ di proprietà del ricorrente, con cui è stata irrogata la sanzione amm.va pecuniaria del pagamento di € 155,00, perché sul tratto di strada sottoposto al limite di Km/h 50 superava il limite di velocità stabilito di Km/h 34.

MOTIVO

Violazione D.I. n° 151 del 27/6/2003 convertito in Legge – Mancanza di adeguata taratura del Telelaser UL utilizzato per rilevare la violazione.

La normativa dettata con riferimento alle apparecchiature, le cui risultanze della misurazione sono utilizzate per dimostrare la conformità a determinati requisiti ( id est per stabilire il superamento di un determinato limite di velocità), riporta la necessità di una taratura periodica e della definizione dei margini di incertezza della misura.
Orbene, dal verbale opposto non si evincono le operazioni di taratura del misuratore di velocità.
Infatti, nel predetto verbale viene semplicemente riportata la generica dicitura già stampata nel verbale stesso “ l’accertamento della violazione è stato effettuato mediante apparecchiatura elettronica…………….., il cui regolare funzionamento è stato controllato dai sottoscritti verbalizzanti prima dell’uso” .E’ di tutta evidenza che, ad onta di quanto previsto dalla normativa in materia, tale dicitura non fornisce in alcun modo un’esauriente prova circa il perfetto funzionamento dell’apparecchio utilizzato né, tanto meno, la certezza che siano state eseguite tutte le procedure che la legge prescrive affinché si addivenga ad una corretta taratura dello stesso.Infatti – come previsto dalla legge n° 273/1991 – al fine di verificare se uno strumento misuri correttamente la velocità occorre effettuare periodiche operazioni di taratura, atteso che qualsiasi strumento che preveda una misurazione elettronica può essere soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazione dei valori misurati, dovute ad usura, shock, agenti atmosferici, ecc…La taratura di uno strumento comporta, quindi, una serie di delicate operazioni volte ad un’attenta ed accurata verifica delle misure in riferimento ad un campione.
Orbene, nel verbale di accertamento opposto non esiste alcuna documentazione che provi la corretta installazione dell’apparecchio e le eventuali verifiche sulla sua funzionalità, non potendo costituire elemento esaustivo il semplice riferimento all’omologazione dell’apparecchiatura ( che, comunque, è cosa diversa dalla taratura) da parte del Ministero dei LL.PP.
Lo stesso Ministero dell’Interno, con circolare n° 4 del 28/01/2005 che richiama la n° 51 del 25/06/2004, ha sottolineato che i controlli di velocità sono validi soltanto se effettuati tramite mezzi che abbiano ottenuto una specifica taratura per tale impiego.
Tali operazioni si rendono maggiormente necessarie li dove si consideri la modalità dell’impiego del telelaser, sottoposto alle continue vibrazioni, alle escursioni termiche, al logorio dovuto all’uso. Il fatto che l’apparecchio sembri funzionante non significa che esegua delle misurazioni corrette. Solo attraverso la “taratura” è possibile stabilirlo.
Nel caso in questione, ci troviamo di fronte alla più completa incertezza riguardo alla taratura e sarà la parte resistente a dover fornire la piena prova circa il corretto funzionamento del telelaser.
Infatti, dal verbale si evince che l’accertatore ha provveduto all’installazione dell’apparecchio ed a verificare la funzionalità, ma tale “self-test” o autodiagnosi non è sufficiente a garantire al cittadino-utente della strada che la rilevazione effettuata a mezzo dell’apparecchiatura sia veramente attendibile.
Alla luce delle modifiche introdotte al codice della strada, il perfetto funzionamento dei rilevatori di velocità rappresenta un’esigenza ancor più pressante. Non va dimenticato, infatti, che le suddette modifiche hanno comportato un inasprimento della sanzione precedentemente comminata (anche prevedendo la sanzione accessoria della decurtazione dei “punti” dalla patente e quella ancor più stigmatizzante della sua sospensione a fronte delle violazioni più gravi), per non parlare del fatto che è stata introdotta la possibilità per gli organi accertatori di ovviare alla contestazione immediata dell’infrazione, sia pure in casi tassativamente previsti.
Pertanto, per una maggiore tutela del diritto del cittadino, li dove si sia ravvisata una violazione, è necessario che:
- sia utilizzato uno strumento di misura che, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;
- nessuna tolleranza forfetaria possa sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metereologiche richieste;
- non esista alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali ; vi sia conformità nella procedura di omologazione adottata del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rispetto alla normativa nazionale ed internazionale.
Anche la giurisprudenza sul punto è pacifica, avendo in più occasione chiarito che in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate”, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed credibilità della misurazione ( cfr. ex multis Tribunale di Lodi n° 363/00).
In assenza di idonea procedura di taratura, pertanto, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile ( cfr. Giudice di Pace di Gonzaga n° 222/03; Giudice di Pace di Porretta Terme n° 108/04; Giudice di Pace di Taranto del 27/10/04; Giudice di Pace di Rovigo n° 642/04; Giudice di Pace di Trieste n° 527/09 del 24/04/09).
Per questo motivo, lo scrivente, _________ sopra generalizzato rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito:
a. preliminarmente, ritenuto sussistente il fumus del ricorso, disporre la sospensione dell’esecuzione del verbale impugnato;
b. in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e inefficacia del verbale contestato n° 109/2009 del Comune di ______ – Provincia di Udine – Polizia Municipale redatto in data 30/05/2009 alle ore 17:25 in località Via Gorizia , alt. Via A.MORO nel Comune di _________;
c. In subordine contenere la sanzione nel suo minimo;
d. Si producono ed offrono in comunicazione: copia del verbale n° 109/2009 redatto dalla Polizia Municipale nel Comune di .

Villesse, Angelo
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Re: ricorso multa

Messaggio da Jhink » 30 giu 2009, 17:59

Grazie Angelo...speriamo nn ci serva... :biggrin:
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Re: ricorso multa

Messaggio da lello_87 » 30 giu 2009, 19:25

Lo sai che mi sa che faccio come te: mi ero studiato l'art 126 C.d.S ed ero arrivato alla conclusione che forse era meglio pagare la multa (166€) e dichiarare che usando la moto in comune (mi inventavo io e mio padre: che alla fine è ancora un allegro 50enne) non sapevo chi quel giorno fosse alla guida del mio 10r. Vi sn molte sentenze di G.d.P che dicono che l'art 126 prevende la sanzione accessoria da 250 a 1000 euri solo in caso di mancata comunicazione e non qnd si comunichi che non si sapeva chi era al volante (mo il mio caso è molto al limite ma prendete il caso di un auto aziendale).

Però a questo punto vedo di risparmiarmi anche sti 166€ anche sul mio verbale hanno scritto come nel tuo riguardo alla tartura.... :clapping:

Grazie mille spada

:bye:

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Re: ricorso multa

Messaggio da spada » 30 giu 2009, 20:24

lello_87 ha scritto:Lo sai che mi sa che faccio come te: mi ero studiato l'art 126 C.d.S ed ero arrivato alla conclusione che forse era meglio pagare la multa (166€) e dichiarare che usando la moto in comune (mi inventavo io e mio padre: che alla fine è ancora un allegro 50enne) non sapevo chi quel giorno fosse alla guida del mio 10r. Vi sn molte sentenze di G.d.P che dicono che l'art 126 prevende la sanzione accessoria da 250 a 1000 euri solo in caso di mancata comunicazione e non qnd si comunichi che non si sapeva chi era al volante (mo il mio caso è molto al limite ma prendete il caso di un auto aziendale).

Però a questo punto vedo di risparmiarmi anche sti 166€ anche sul mio verbale hanno scritto come nel tuo riguardo alla tartura.... :clapping:

Grazie mille spada

:bye:

fai bene a farlo. ma non chiamare più tuo padre "allegro 50enne" ! ..io sono quasi li......te capì? :bye:
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Re: ricorso multa

Messaggio da lello_87 » 30 giu 2009, 21:33

dai giocavo :biggrin: , e poi non fai che confermare la mia tesi: vedi che en girano parecchi di 50enni su zx10r :lol:

:bye:

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Re: ricorso multa

Messaggio da spada » 01 lug 2009, 08:31

lello_87 ha scritto:dai giocavo :biggrin: , e poi non fai che confermare la mia tesi: vedi che en girano parecchi di 50enni su zx10r :lol:

:bye:
lo so, tranqillo. saluta il papi..... :bye:
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Re: ricorso multa

Messaggio da Horiakuma » 01 lug 2009, 08:46

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

trovato il nuovo nick per spadazza....
:::::::::: HORIAPAPA' on Kawasaki ZX-10R m.y. 2007 ::::::::::
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Re: ricorso multa

Messaggio da lello_87 » 21 lug 2009, 13:05

Visto che -come ho anticipato nel reply sopra- sono stato beccato da un "simpaticissimo" Autovelox della altrettanto simpatica polizia municipale di roma :fuk: . Ho deciso che era ora di fare ricorso:

Sono partito da quello dell'ormai mitico "papà Spada" (che ringrazio :drinks:) , adattandolo ed integrandolo (con l'aiuto preziosissimo dei miei...due genitori avvocati servirano pur semrpe a qualcosa :lol: ) per farlo essere + aderente alla mia fattispecie. Visto che di Velox in giro ce ne sono parecchi posto pure il mio ricoso può semrpe essere utile a qualcuno:


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Ricorso ex art. 204 bis C.d.S. con istanza di sospensione

Io sottoscritto, _________, c.f.__________, nato a Roma il **/**/1987, residente a Roma, in via __________,
RICORRO IN OPPOSIZIONE

Avverso il verbale di contestazione di infrazione alle norme del C.d.S. – verbale n° 15090003913 della Polizia Municipale – Comune di Roma- redatto il 6 aprile 2009 alle ore 10:04 presso l’ufficio P.S di U.O. G.P.I.T. Sezione accertamenti strumentali del comune di Roma,per la presunta violazione, da parte del motociclo Kawasaki ninja zx10r targato ****** di proprietà del ricorrente, dell’art. 142 comma 8, Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, accertata con apparecchiatura elettronica Autovelox 105 SE n° di matricola 922170. Più precisamente, a mezzo di detta apparecchiatura il giorno 3 aprile 2009 sarebbe stata rilevata in via C.Colombo,corsia centrale, al km 12.050 direzione Ostia, la velocità di Km/h 108, mentre il tratto di strada è sottoposto al limite di Km/h80, sicché il sottoscritto avrebbe superato di Km/h 28 il limite di velocità stabilito e per questo veniva irrogata la sanzione amm.va pecuniaria del pagamento di € 166,05 e la decurtazione di 5 punti patente.
L’OPPOSIZIONE VIENE PROPOSTA PER I SEGUENTI MOTIVI:
1. Violazione D.I. n° 151 del 27/6/2003 convertito in Legge 1 agosto 2003 n° 214 e della l. 11 agosto 1991 n.273 – Mancanza di adeguata taratura dell’ Autovelox utilizzato per rilevare la violazione.

La normativa dettata con riferimento alle apparecchiature in questione, le cui risultanze della misurazione sono utilizzate per dimostrare la conformità o meno a determinati requisiti ( id est per stabilire il superamento di un determinato limite di velocità), riporta la necessità di una taratura periodica e della definizione dei margini di incertezza della misura a cura di un centro SIT, appositamente riconosciuto dal sistema nazionale di taratura come previsto dalla l. 11 agosto 1991 n 273.
Orbene, dal verbale opposto non si evince la presenza di alcuna certificazione SIT che attesti l’avvenuta taratura ed il perfetto funzionamento del misuratore di velocità.
Nel predetto verbale viene per vero semplicemente riportata la generica dicitura già stampata nel verbale stesso secondo cui,“ la suddetta violazione è stata rilevata a mezzo apparecchiatura AUTOVELOX 105 SE MATR. 922170,debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti stessi ne hanno accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità”.
E’ di tutta evidenza che, ad onta di quanto previsto dalla normativa in materia, tale dicitura non costituisce in alcun modo prova del perfetto funzionamento dell’apparecchio utilizzato né, tanto meno, del fatto che siano state eseguite tutte le procedure che la legge prescrive affinché si addivenga ad una corretta taratura dello stesso. Infatti – come previsto dalla legge n° 273/1991 – al fine di verificare se uno strumento misuri correttamente la velocità occorre effettuare periodiche operazioni di taratura, atteso che qualsiasi strumento che preveda una misurazione elettronica può essere soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazione dei valori misurati, dovute ad usura, shock, agenti atmosferici, ecc…
La taratura di uno strumento comporta, pertanto, una serie di delicate operazioni volte ad un’attenta ed accurata verifica delle misure in riferimento ad un campione nazionale effettuato dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura indicati dalla stessa legge n° 273/1991.
Orbene, nel verbale di accertamento opposto non v’è traccia di alcuna documentazione che provi la corretta installazione dell’apparecchio e le eventuali verifiche sulla sua funzionalità, non potendo costituire elemento esaustivo il semplice riferimento all’omologazione dell’apparecchiatura ( che, comunque, è cosa diversa dalla taratura) da parte del Ministero dei LL.PP.
Del resto lo stesso Ministero dell’Interno, con circolare n° 4 del 28/01/2005 che richiama la n° 51 del 25/06/2004, ha sottolineato che i controlli di velocità sono validi soltanto se effettuati tramite mezzi che abbiano ottenuto una specifica taratura per tale impiego.
Tali operazioni si rendono maggiormente necessarie li dove si consideri la modalità di impiego dell’ autovelox, sottoposto a continue vibrazioni, ad escursioni termiche ed al logorio in conseguenza dell’uso. Il fatto che l’apparecchio sembri funzionante non significa che esegua delle misurazioni corrette, poiché solo attraverso la “taratura” è possibile stabilirlo.
Nel caso in questione, ci troviamo di fronte alla più completa incertezza riguardo alla taratura ed al corretto funzionamento dell’ autovelox.
Infatti, dal verbale si evince che l’accertatore ha provveduto all’installazione dell’apparecchio ed a verificarne la funzionalità, ma tale “self-test”, o autodiagnosi, non è di per se stessa idonea e sufficiente a garantire al cittadino-utente della strada che la rilevazione effettuata a mezzo dell’apparecchiatura sia veramente attendibile.
Per converso alla luce delle modifiche apportate al codice della strada, il perfetto funzionamento dei rilevatori di velocità rappresenta un’esigenza ancor più pressante. Non va dimenticato, invero, che le suddette modifiche hanno comportato un inasprimento della sanzione precedentemente comminata (anche prevedendo la sanzione accessoria della decurtazione dei “punti” dalla patente e quella ancor più stigmatizzante della sua sospensione a fronte delle violazioni più gravi), per non parlare del fatto che è stata introdotta anche la possibilità per gli organi accertatori di ovviare alla contestazione immediata dell’infrazione.
Pertanto, a tutela del diritto del cittadino, li dove si sia ravvisata una violazione, è necessario che:
- sia stato utilizzato uno strumento di misura che, per essere attendibile, deve essere tarato, sia inizialmente che periodicamente nel corso degli anni, con riferimento a campioni nazionali dati dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura indicati dalla legge n° 273/1991;
- nessuna tolleranza forfetaria possa sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste dalla normativa in materia;
- la taratura rispetto ai campioni nazionali non sia stata sostituita da semplici sistemi di autocontrollo;
- vi sia conformità nella procedura di omologazione adottata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rispetto alla normativa nazionale ed internazionale.
Anche la giurisprudenza sul punto è pacifica, avendo in più occasioni chiarito che in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate”, ma è nel contempo necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi possibilità di dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione ( cfr. ex multis Tribunale di Lodi n° 363/00).
In assenza di idonea procedura di taratura, pertanto, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce, peraltro, accertamento irripetibile ( cfr. Giudice di Pace di Gonzaga n° 222/03; Giudice di Pace di Porretta Terme n° 108/04; Giudice di Pace di Taranto del 27/10/04; Giudice di Pace di Rovigo n° 642/04; Giudice di Pace di Gioiosa Jonica n°322/65 del 30/10/2007; Giudice di Pace di Trieste n° 527/09 del 24/04/09).
2. Mancanza del rilevamento della distanza del veicolo dal misuratore di velocità.
Va segnalato, inoltre, l’assoluta incertezza e comunque non esattezza del rilevamento della velocità del mezzo poiché non risulta accertata neppure la distanza del veicolo dal macchinario di rilevamento.
In proposito, si osserva come la società costruttrice dell’apparecchiatura in questione, abbia sempre manifestato che il rilevamento della velocità può assumersi esatto ed esente da incertezze soltanto allorché il veicolo si trovi a distanza di 16 metri dal macchinario di rilevamento.
Orbene in mancanza di un idoneo accertamento in tale senso, anche sotto questo ulteriore profilo deve desumersi l’assoluta non attendibilità della velocità registrata sullo strumento di rilevamento.
*********************
Per questi motivi, lo scrivente, come sopra generalizzato rassegna le seguenti:
CONCLUSIONI
“Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito:
a) preliminarmente, ritenuto sussistente il fumus del ricorso, disporre la sospensione dell’esecuzione del verbale impugnato;
b) in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e l’inefficacia del verbale in contestazione n° 15090003913 del Comune di Roma Polizia Municipale redatto in data 06/04/2009 alle ore 10:04 presso l’ufficio P.S di U.O. G.P.I.T. Sezione accertamenti strumentali del comune di Roma;
c) In subordine contenere la sanzione nel suo minimo edittale”.
Si produce ed offre in comunicazione: copia del verbale n° 15090003913 redatto dalla Polizia Municipale nel Comune di Roma.
Roma 20 luglio 2009

:bye: a tutti

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Re: ricorso multa

Messaggio da Axloide » 21 lug 2009, 15:39

il velox era segnalato 400 metri!??! colori del cartello erano corretti!??!
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Re: ricorso multa

Messaggio da lello_87 » 21 lug 2009, 16:26

Axloide ha scritto:il velox era segnalato 400 metri!??! colori del cartello erano corretti!??!
si purtroppo da qst punto di vista il verbale era inattaccabile ma c'erano altri punti su cui lavorare ed è su quelli che mi sn concentrato... :biggrin:
:bye:

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