
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Ricorso ex art. 204 bis C.d.S. con istanza di sospensione
Io sottoscritto, ________, c.f. _________, nato a _________ il __________, residente a _______, in via ________,
RICORRO IN OPPOSIZIONE
Avverso il verbale di contestazione di infrazione alle norme del C.d.S. – verbale n° 109/2009 della Polizia Municipale – Comune di _______- redatto il 30 maggio 2009 alle ore 17:25 nel comune di _______ via Gorizia altezza int. Via A.MORO, per la presunta violazione, contestata immediatamente al trasgressore, dell’art. 142 comma 8 del C.d.S., accertata con apparecchiatura elettronica Telelaser UL, n° di matricola UL007786 e velocità rilevata di Km/h 84 alla distanza di mt. 173,7 dal veicolo Nissan Europe Patrol targato ________ di proprietà del ricorrente, con cui è stata irrogata la sanzione amm.va pecuniaria del pagamento di € 155,00, perché sul tratto di strada sottoposto al limite di Km/h 50 superava il limite di velocità stabilito di Km/h 34.
MOTIVO
Violazione D.I. n° 151 del 27/6/2003 convertito in Legge – Mancanza di adeguata taratura del Telelaser UL utilizzato per rilevare la violazione.
La normativa dettata con riferimento alle apparecchiature, le cui risultanze della misurazione sono utilizzate per dimostrare la conformità a determinati requisiti ( id est per stabilire il superamento di un determinato limite di velocità), riporta la necessità di una taratura periodica e della definizione dei margini di incertezza della misura.
Orbene, dal verbale opposto non si evincono le operazioni di taratura del misuratore di velocità.
Infatti, nel predetto verbale viene semplicemente riportata la generica dicitura già stampata nel verbale stesso “ l’accertamento della violazione è stato effettuato mediante apparecchiatura elettronica…………….., il cui regolare funzionamento è stato controllato dai sottoscritti verbalizzanti prima dell’uso” .E’ di tutta evidenza che, ad onta di quanto previsto dalla normativa in materia, tale dicitura non fornisce in alcun modo un’esauriente prova circa il perfetto funzionamento dell’apparecchio utilizzato né, tanto meno, la certezza che siano state eseguite tutte le procedure che la legge prescrive affinché si addivenga ad una corretta taratura dello stesso.Infatti – come previsto dalla legge n° 273/1991 – al fine di verificare se uno strumento misuri correttamente la velocità occorre effettuare periodiche operazioni di taratura, atteso che qualsiasi strumento che preveda una misurazione elettronica può essere soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazione dei valori misurati, dovute ad usura, shock, agenti atmosferici, ecc…La taratura di uno strumento comporta, quindi, una serie di delicate operazioni volte ad un’attenta ed accurata verifica delle misure in riferimento ad un campione.
Orbene, nel verbale di accertamento opposto non esiste alcuna documentazione che provi la corretta installazione dell’apparecchio e le eventuali verifiche sulla sua funzionalità, non potendo costituire elemento esaustivo il semplice riferimento all’omologazione dell’apparecchiatura ( che, comunque, è cosa diversa dalla taratura) da parte del Ministero dei LL.PP.
Lo stesso Ministero dell’Interno, con circolare n° 4 del 28/01/2005 che richiama la n° 51 del 25/06/2004, ha sottolineato che i controlli di velocità sono validi soltanto se effettuati tramite mezzi che abbiano ottenuto una specifica taratura per tale impiego.
Tali operazioni si rendono maggiormente necessarie li dove si consideri la modalità dell’impiego del telelaser, sottoposto alle continue vibrazioni, alle escursioni termiche, al logorio dovuto all’uso. Il fatto che l’apparecchio sembri funzionante non significa che esegua delle misurazioni corrette. Solo attraverso la “taratura” è possibile stabilirlo.
Nel caso in questione, ci troviamo di fronte alla più completa incertezza riguardo alla taratura e sarà la parte resistente a dover fornire la piena prova circa il corretto funzionamento del telelaser.
Infatti, dal verbale si evince che l’accertatore ha provveduto all’installazione dell’apparecchio ed a verificare la funzionalità, ma tale “self-test” o autodiagnosi non è sufficiente a garantire al cittadino-utente della strada che la rilevazione effettuata a mezzo dell’apparecchiatura sia veramente attendibile.
Alla luce delle modifiche introdotte al codice della strada, il perfetto funzionamento dei rilevatori di velocità rappresenta un’esigenza ancor più pressante. Non va dimenticato, infatti, che le suddette modifiche hanno comportato un inasprimento della sanzione precedentemente comminata (anche prevedendo la sanzione accessoria della decurtazione dei “punti” dalla patente e quella ancor più stigmatizzante della sua sospensione a fronte delle violazioni più gravi), per non parlare del fatto che è stata introdotta la possibilità per gli organi accertatori di ovviare alla contestazione immediata dell’infrazione, sia pure in casi tassativamente previsti.
Pertanto, per una maggiore tutela del diritto del cittadino, li dove si sia ravvisata una violazione, è necessario che:
- sia utilizzato uno strumento di misura che, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;
- nessuna tolleranza forfetaria possa sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metereologiche richieste;
- non esista alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali ; vi sia conformità nella procedura di omologazione adottata del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rispetto alla normativa nazionale ed internazionale.
Anche la giurisprudenza sul punto è pacifica, avendo in più occasione chiarito che in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate”, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed credibilità della misurazione ( cfr. ex multis Tribunale di Lodi n° 363/00).
In assenza di idonea procedura di taratura, pertanto, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile ( cfr. Giudice di Pace di Gonzaga n° 222/03; Giudice di Pace di Porretta Terme n° 108/04; Giudice di Pace di Taranto del 27/10/04; Giudice di Pace di Rovigo n° 642/04; Giudice di Pace di Trieste n° 527/09 del 24/04/09).
Per questo motivo, lo scrivente, _________ sopra generalizzato rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito:
a. preliminarmente, ritenuto sussistente il fumus del ricorso, disporre la sospensione dell’esecuzione del verbale impugnato;
b. in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e inefficacia del verbale contestato n° 109/2009 del Comune di ______ – Provincia di Udine – Polizia Municipale redatto in data 30/05/2009 alle ore 17:25 in località Via Gorizia , alt. Via A.MORO nel Comune di _________;
c. In subordine contenere la sanzione nel suo minimo;
d. Si producono ed offrono in comunicazione: copia del verbale n° 109/2009 redatto dalla Polizia Municipale nel Comune di .
Villesse, Angelo