allora...
l'argomento non è proprio di facile comprensione, per via delle varie modifiche subite in questi anni.
il mio invito è di leggere (e cercare di capire più possibile) l'art. 201 del codice della strada.
vi posto un sunto.
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Il tempo per notificare le violazioni che non sono state contestate immediatamente, grazie all’articolo 201 del Codice della Strada, è stato ridotto da 150 a 90 giorni; questo conteggio parte con l’identificazione del conducente e termina con all’invio del verbale. La notifica deve avvenire tramite raccomandata postale.
Attenzione: la misura dei 90 giorni vale esclusivamente per le infrazioni commesse dopo il 13 agosto 2010.
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altrimenti si deve usare il vecchio conteggio - la legge in questo caso non è retroattiva-)
In caso di notifica immediata all’infrazione, la contravvenzione va inoltrata al proprietario dell’auto – se non era la persona alla guida – entro 100 giorni.
Le contravvenzioni stradali hanno una data di scadenza: spessò però succede che zelanti compagnie di riscossione tentino di vessare i cittadini con cartelle esattoriali minacciose – si prospettano fermi amministrativi o pignoramenti – nonostante siano scaduti i termini di legge.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e’ di cinque anni dal giorno in cui e’ stata commessa l’infrazione.
Secondo il comma 153 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, gli agenti incaricati dalla riscossione possono notificare il verbale entro massimo due anni dalla consegna del ruolo. In pratica: per una contravvenzione del 2006, data in incarico all’esattore del 2007, la data ultima valida di notifica sarebbe il 2009.
A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento.
questo link è di ulteriore aiuto :
http://www.studiolegalemongiovi.it/node/36
Lamps