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Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 12 apr 2010, 09:36
da Picinaia
SirioUFO ha scritto:Grazie a tutti del sostegno... il problema per Misano è principalmente economico... la multa è di 389 neuri, e secondariamente, anche se non sono sicuro che sia secondario, la Pic si è messa un filo di traverso... (ha ragione) per cui una volta venuta a conoscenza della multa ha fatto una domanda con punto esclamativo... "ma quindi non vai a Misano..." :cray: :dash1:
Come darle torto?
Vediamo se in questi giorni riesco a convincerla.... :dntknw:
Guarda non è me che devi convincere, devi convincere la banca a non prelevare i soldi del mutuo questo mese... se ci riesci recuperiamo i soldi per Misano e io sarò stra felice di andarci e rivedere tutti!

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 12 apr 2010, 10:03
da Axloide
a misano ci si può andare lo stesso per stare insieme una giornata...anche senza girare in pista...

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 12 apr 2010, 10:10
da SirioUFO
Si è dopo chi mi porta in ospedale per l'ictus che mi da a vedere voi dentro e io no? aggiungerei per la seconda volta... :fuck:

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 12 apr 2010, 10:19
da Mr Leg
SirioUFO ha scritto:Si è dopo chi mi porta in ospedale per l'ictus che mi da a vedere voi dentro e io no? aggiungerei per la seconda volta... :fuck:
io faccio la stessa cosa...venire senza moto e rosicare...troppa sofferenza!!! :rtfm:
:cray: :cray: :cray:

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 12 apr 2010, 22:25
da marcmoto
SirioUFO ha scritto:Ebbene si... oggi mi sono preso l'articolo 78... verbalissimo + ritiro del libretto per revisione... :fuk:
Non stavo andando forte, ma in uscita da una rotonda, ho aperto, coppia, bordello e mi hanno sentito arrivare...
Controllo dello scarico... senza dbkiller... verbale...
Io ho l'Akra racing, per cui non è neanche omologato... voleva farmi credere che non fosse una Akra originale perchè non ha l'omologazione... va beh...
Ora, siccome devo rifare la revisione, rimonterò gli scrichi originali... cosa mi conviene fare? rimonto collettori e scarico o solo lo scarico?
Seconda cosa... avendo i getti (si si sono ancora a carburatori), se rimetto gli scrichi originali, posso avere dei problemi?
Tutto questo ovviamente mente in seria difficoltà la mia partecipazione alla giornta di Misano della settimana prossima...... :dash1: :cray:
Attendo consigli...
Il terminale originale della tua moto non va assolutamente sui collettori akra, ergo devi rimontare tutto, i getti di per se stessi danno delle lievi differenze che potrebbero ingrassare la carburazione ma se non ti controllano il C/O sei a posto.

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 13 apr 2010, 09:09
da manumoto
SirioUFO ha scritto:Ebbene si... oggi mi sono preso l'articolo 78... verbalissimo + ritiro del libretto per revisione... :fuk:
Non stavo andando forte, ma in uscita da una rotonda, ho aperto, coppia, bordello e mi hanno sentito arrivare...
Controllo dello scarico... senza dbkiller... verbale...
Io ho l'Akra racing, per cui non è neanche omologato... voleva farmi credere che non fosse una Akra originale perchè non ha l'omologazione... va beh...
Ora, siccome devo rifare la revisione, rimonterò gli scrichi originali... cosa mi conviene fare? rimonto collettori e scarico o solo lo scarico?
Seconda cosa... avendo i getti (si si sono ancora a carburatori), se rimetto gli scrichi originali, posso avere dei problemi?
Tutto questo ovviamente mente in seria difficoltà la mia partecipazione alla giornta di Misano della settimana prossima...... :dash1: :cray:
Attendo consigli...


Te possino che mi combini........ :friends: :shok:

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 13 apr 2010, 10:29
da SirioUFO
marcmoto ha scritto: Il terminale originale della tua moto non va assolutamente sui collettori akra, ergo devi rimontare tutto, i getti di per se stessi danno delle lievi differenze che potrebbero ingrassare la carburazione ma se non ti controllano il C/O sei a posto.
Grazie Marc... immaginavo di dover rimettere i collettori vecchi... pazienza...
Ma cosa sarebbe il C/O?

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 13 apr 2010, 10:31
da Mr Leg
SirioUFO ha scritto:
marcmoto ha scritto: Il terminale originale della tua moto non va assolutamente sui collettori akra, ergo devi rimontare tutto, i getti di per se stessi danno delle lievi differenze che potrebbero ingrassare la carburazione ma se non ti controllano il C/O sei a posto.
Grazie Marc... immaginavo di dover rimettere i collettori vecchi... pazienza...
Ma cosa sarebbe il C/O?
penso volesse dire il controllo dei gas di scarico...rapporto carbonio/ossigeno!!! :good:

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 13 apr 2010, 11:18
da SirioUFO
ice.hcp ha scritto:Ciao Sirio,

Mi dispiace per l'accaduto, ma questo non mette a rischio la pistarta di Misano (tralasciando il lato economico naturalmente).

Per quanto riguarda lo scarico, c'è poco da fare, o meglio...
Ti hanno contestato l'art. 78, commando 3 e 4 che si riferisce alle modifiche delle caratteristiche costruttive del mezzo, cioè motore, telaio e freni (questi ultimi dovrebbero essere modificabili con la nuova legge di poco tempo fa) che non ha nulla a che fare con la sostituzione dei silenziatori.
Loro ti dovevano contestare l'art. 79 che precisa la circolazione con dispositivi non funzionanti o non regolarmente installati.
Questo fa ridurre la sanzione da 328-1311 euro + ritiro a 65-262 SENZA RITIRO della carta di circolazione.

C'è un precedente, con la sentenza numero 122/01 del giudice di pace di caprino veronese (non so di che anno) che ha restituito la carta di circolazione al motociclista e abbassato la multa a 65 euro.

Domani magari metto tutte le norme, adesso sono con il cell e non si scrive benissimo ;)
Ciaooo
Ma quindi? cosa devo/posso fare? hai notizie in più?

Re: Articolo 78? Eccomi!

Inviato: 13 apr 2010, 17:00
da ice.hcp
Questo è un riassunto che ho fatto reperendo varie informazioni in rete...





La legge al momendo prevede il ritiro della carta di circolazione e una sanzione fino a 328€ a 1.311€ solo nel caso in cui vi siano modifiche a TELAIO, MOTORE o IMPIANTO FRENANTE.

Per tutte le altre modifiche, non è previsto il ritiro della carta di circolazione, anche se si montano accessori NON OMOLOGATI (come i classici scarichi e specchietti); per questi c'è solo una sanzione amministrativa di 65€.

Facciamo il classico esempio per lo scarico omologato... Prima di tutto bisogna essere in ossesso della documentazione che attesta che lo scarico è omologato e l'omologazione deve essere stampante ANCHE sul terminale in oggetto (naturalmente omologato per quel modello di moto)


CIRCOLARE IMPIANTI DI SCARICO
Circolare DC IV B/ 03 1997: gli scarichi omologati e loro disciplina

Ovvero la Circolare del Ministero dei Trasporti (Divisione IV) inerente l'installazione sui veicoli a motore di dispositivi di scarico omologati non originali. Vista la confusione che regna solitamente tra gli appassionati in merito all'argomento, viene in questa sede riproposta tale Circolare per poter fare un po' più di luce. Articolo 72 o articolo 78? Per quanto riguarda gli scarichi omologati non c'e bisogno di nessun aggiornamento della carta di circolazione, se è marchiato CEE, questa circolare ministeriale lo conferma. Leggete qua.

VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore.
In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "...quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72...". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico.
Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE

Per un altro classico esempio di scarico NON OMOLOGATO, non potrebbero ritirare la carta di circolazione in quanto viene applicato l'articolo 78 comma 3 e 4. che si riferisce alle modifiche delle caretteristiche costruttive del mezzo (come detto prima, telaio - motore - impianto frenante) che non ha nulla a che vedere con la sostituzione del silenziatore originale.
L'articolo 79 comma 4 precisa invece che, chiunque circoli con veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, cioè circola con i dispositivi dell'articolo 72, non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 65€ a 262€.

In questo pdf che ho trovato in internet invece, mostra il ricordo presentato da qualcuno al giudice di pace per scarico NON OMOLOGATO... e il verdetto è il ritiro della carta di circolazione...
http://www.camperclublagranda.it/Downlo ... omolo..pdf


TITOLO III - DEI VEICOLI

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.100 a lire 2.540.350.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.


Se cmq i "tutori dell'ordine" continuano con la sanzione, al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI.
Da quel momento dovete far scrivere le seguenti note:

1. lo scarico riporta l'omologazione eX (dove x è un numero) ben visibile sul corpo del silenziatore.

2. Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.

3. avete una copia di una circolare del ministero dei trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi all'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti ( circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997)

4. avete una copia di una circolare del ministero dei trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.

5. se vogliono multarvi con l'art. 78 far presente che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano dei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.

6. se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza silenziatore.






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ARTICOLI A CUI SI FA RIFERIMENTO
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.


13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .



Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



Art. 78 . Regolamento di Attuazione

Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.
Art. 155. Limitazioni dei rumori

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui e' sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilita' fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora solo ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1ø marzo 1991

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .
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Per completezza, includo anche le informazioni sulle omologazioni EURO 1-2-3
A questo proposito occorre però suddividere due categorie di motocicli ed evidenziare quali sono le eventuali limitazioni in specifici contesti, come le giornate di limitazione al traffico ai mezzi catalitici e le revisioni:
- il motociclista che dispone di un mezzo non catalizzato, equipaggiato con un sistema di scarico after-market omologato antecedentemente all'entrata in vigore della direttiva 2005/30/CE per il solo capitolo 9 riguardante le emissioni sonore. In questo caso per l'utente non ci sono preclusioni al libero utilizzo su strada. Il mezzo, non essendo catalizzato, non potrà accedere alle zone a traffico limitato per blocco della circolazione dei mezzi non catalizzati. Per quanto riguarda la revisione del mezzo, si potrà mantenere il sistema di scarico after-market;
v - il motociclista che dispone di un mezzo catalizzato, equipaggiato con un sistema di scarico after-market omologato antecedentemente all'entrata in vigore della direttiva 2005/30/CE per il solo capitolo 9 riguardante le emissioni sonore. In questo caso per l'utente non ci sono preclusioni al libero utilizzo su strada. Per l'accesso alle zone a traffico limitato per blocco della circolazione dei mezzi non catalizzati, occorrerà verificare due ipotesi: se il prodotto after-market non elimina il catalizzatore di serie, non ci saranno limitazioni; se il prodotto after-market elimina il catalizzatore di serie, il mezzo perderà il diritto d'accesso. Analogamente, per quanto riguarda la revisione del mezzo, si dovrà ripristinare il sistema di scarico di serie solo se il catalizzatore originale verrà asportato con l'adozione del sistema di scarico after-market, nel caso in cui il catalizzatore originale non venga asportato si potrà sostenere la revisione mantenendo lo scarico after-market.

Dall'entrata in vigore della nuova direttiva 2005/30/CE invece i criteri di omologazione cambieranno e gli scarichi after-market dovranno essere conformi sia al capitolo 9 (rumore), sia la capitolo 5 (emissioni), in rispetto dei valori indicati dall'omologazione originaria del mezzo (Euro1, 2 o 3)."




Ultimo consiglio... non fate i furbi sapendo di avere in tasca queste norme (che consiglio di stamparvi e portarle con voi) e ad ogni modo, non è detto che vi salvino, dipende sempre da chi avete davanti.

Si può ricorrere:
1. AL GIUDICE DI PACE: entro 30gg dalla data di notifica dell'infrazione; bisogna depositare presso l'uficio del Giudice di Pace competente (cioè quello della zone in cui è stata elevata la multa), quattro copie autografate della lettera con i motivi del ricordo e una copia del verbale di notifica. Se la multa è stata emessa in una città diversa dalla vostra, eleggete domicilio presso quella cancelleria. ATTENZIONE: bisogna presentarsi personalmente all'udienza fissata dal Giudice, pena l'improcedibilità (il ricorso è perso in partenza). Ricordate inoltre che si tratta di una causa vera e propria; è possibile difendersi da soli, ma è meglio farsi assistere da un legale
2. AL PREFETTO: entro 60 giorni bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Comando che ha elevato la contravvenzione (che poi, trasmetterà il ricorso al prefetto). La raccomandata deve contenere:
a. una lettera con i motivi per cui fate ricorso
b. una fotocopia del verbale di notifica
c. una fotocopia del libretto di circolazione
ATTENZIONE: il prefetto ha 90 giorni di tempo (legge n. 340 del 24/11/2000) per accogliere o respingere il ricorso. Se lo respinge ma emette l'ordinanza dopo più di 90 giorni dall'opposizione del ricorso stesso, è possibile ancora opporre un ulteriore ricorso al Giudice di Pace (entro 30gg) citando la legge appena sopra.



insomma... è un casino... LELLOOOOOOOOOOOO dove sei!??! :biggrin: