Re: Articolo 78? Eccomi!
Inviato: 28 apr 2010, 14:52
che roba..... una zavorrina che bacchetta il rider....
le devo vedere tutte!
le devo vedere tutte!
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Sirio dai cazzo!!!SirioUFO ha scritto:zi padrona!
Dak ha scritto:che roba..... una zavorrina che bacchetta il rider....
le devo vedere tutte!
In realtà rientrano nel 78, ma comma 1, che fa riferimento all'elenco del 72, per cui non c'è sanzione pecuniaria ma ritiro del libretto e revisione del mezzo, più 65 euros di multa per il 79/72.zx10r ha scritto:Ma se il 78 comprende freni telaio e motore le gomme sono da 72?????????
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Che incroci di articoli........SirioUFO ha scritto:In realtà rientrano nel 78, ma comma 1, che fa riferimento all'elenco del 72, per cui non c'è sanzione pecuniaria ma ritiro del libretto e revisione del mezzo, più 65 euros di multa per il 79/72.zx10r ha scritto:Ma se il 78 comprende freni telaio e motore le gomme sono da 72?????????
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Ma attenzione, perchè per le gomme è un po' più pericoloso, perchè a differenza del silenziatore, le gomme sono a libretto!
In realtà il comma 2 dice altro..........5. se vogliono multarvi con l'art. 78 far presente che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano dei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
E comunque se il 78 fa riferimento ad altri articoli come ad esempio per i silenziatori o altro posso farti fare la revisione anche per una vite.............2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
Si ma il comma 2 non c'entra niente...zx10r ha scritto:In realtà il comma 2 dice altro..........5. se vogliono multarvi con l'art. 78 far presente che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano dei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.![]()
E comunque se il 78 fa riferimento ad altri articoli come ad esempio per i silenziatori o altro posso farti fare la revisione anche per una vite.............2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.