Inclinazione targa
Inviato: 19 feb 2010, 15:23
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Nota Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26/11/2009 prot.102075/23.30
Alloggiamento - installazione targa di immatricolazione su veicoli a due e tre ruote. Quesito
Con la nota suindicata, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 78 del Codice della Strada (C.d.S.) nei diversi casi in cui, a seguito di controllo su strada, si verifica che l'alloggiamento della targa non è conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti, ovvero risulti in posizione diversa da quella prevista in fase di omologazione del veicolo.
Nel merito della questione e, limitatamente agli aspetti riconducibili alle competenze di quest'Amministrazione, si osserva, preliminarmente, quanto segue.
L'alloggiamento targa dei veicoli in argomento è regolamentata dalla direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote.
La citata direttive 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.
Altre osservazioni, pertinenti alla questione sollevata, riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 78 del C.d.S.
Codesto Ufficio osserva che alloggiamento targa è citato tra le disposizioni fiscali (lettera G) dell'appendice V al titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, come tale, soggetto alla disciplina del più volte richiamato articolo 78 del C.d.S.
Nel merito, occorre precisare quanto segue.
Com'è noto la rubrica del citato articolo 78 concerne "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
1) la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
2) la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.
Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni.
MODIFICA DEL 13/08/2010
ll 13 agosto entra in vigore completamente la legge 120/2010 (modifica al CDS)
Occhio ad una sostanziale modifica all'art. 100 del CDS
comma9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione.
comma11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
comma15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.. (9)
Ciò significa che avere la targa inclinata oltre i 30° è violazione al comma 9 lettera b) dell'articolo 100, punita con sanzione di 78 euro , ma anche ai sensi del comma 15 (modificato dalla legge 129/2010) con fermi amministrativo di 3 mesi, e, in caso di reiterazione, con la confisca del veicolo
AGGIORNAMENTO DEL 22/08/2010
1) circolare senza targa - art. 100 c.2,11 e 15
€78 e fermi amm.vo per 3 mesi
2)targa non rifrangente at. 100 c.5.e.13
€23 e ritiro della targa con fermo del veicolo sino a che non sarà munito di targa rifrangente
3)installazione irregolare di targa art. 100 c. 9,11,e 15
€78 e fermi amm.vo per 3 mesi
4) distintivi ,iscrizioni e siglie vietate che generano confusione nella identificazione del veicolo
€23 se il distintivo ecc.. non è facilmente asportabile ritiro della targa e fermo ammnistrativo sino a che (vedi punto 2)
5) circolazione con targa non propria o contraffatta art. 100 c.12 e 15
sanzione da €1842 a €7369 - la cifra la detrmina il Prefetto
fermo amministrativo per 3 mesi
targa non propria - targa originale di altro veicolo
taga contraffatta - riproduzione d targa vera di alro veicolo
6) falsificazione alterazione, manomissione di targa art. 100 c. 14 e art.482 CP (falsità materiale commessa da privato)
REATO - sequestro targa per confisca
l'art. si riferisce a chi realizza targhe
7) Uso di targhe false, manomesse, alterate art. 100 c. 14 e art. 489 CP (uso di atto falso)
REATO sequestro targa e motociclo per confisca
Nota Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26/11/2009 prot.102075/23.30
Alloggiamento - installazione targa di immatricolazione su veicoli a due e tre ruote. Quesito
Con la nota suindicata, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 78 del Codice della Strada (C.d.S.) nei diversi casi in cui, a seguito di controllo su strada, si verifica che l'alloggiamento della targa non è conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti, ovvero risulti in posizione diversa da quella prevista in fase di omologazione del veicolo.
Nel merito della questione e, limitatamente agli aspetti riconducibili alle competenze di quest'Amministrazione, si osserva, preliminarmente, quanto segue.
L'alloggiamento targa dei veicoli in argomento è regolamentata dalla direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote.
La citata direttive 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.
Altre osservazioni, pertinenti alla questione sollevata, riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 78 del C.d.S.
Codesto Ufficio osserva che alloggiamento targa è citato tra le disposizioni fiscali (lettera G) dell'appendice V al titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, come tale, soggetto alla disciplina del più volte richiamato articolo 78 del C.d.S.
Nel merito, occorre precisare quanto segue.
Com'è noto la rubrica del citato articolo 78 concerne "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
1) la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
2) la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.
Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni.
MODIFICA DEL 13/08/2010
ll 13 agosto entra in vigore completamente la legge 120/2010 (modifica al CDS)
Occhio ad una sostanziale modifica all'art. 100 del CDS
comma9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione.
comma11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
comma15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.. (9)
Ciò significa che avere la targa inclinata oltre i 30° è violazione al comma 9 lettera b) dell'articolo 100, punita con sanzione di 78 euro , ma anche ai sensi del comma 15 (modificato dalla legge 129/2010) con fermi amministrativo di 3 mesi, e, in caso di reiterazione, con la confisca del veicolo
AGGIORNAMENTO DEL 22/08/2010
1) circolare senza targa - art. 100 c.2,11 e 15
€78 e fermi amm.vo per 3 mesi
2)targa non rifrangente at. 100 c.5.e.13
€23 e ritiro della targa con fermo del veicolo sino a che non sarà munito di targa rifrangente
3)installazione irregolare di targa art. 100 c. 9,11,e 15
€78 e fermi amm.vo per 3 mesi
4) distintivi ,iscrizioni e siglie vietate che generano confusione nella identificazione del veicolo
€23 se il distintivo ecc.. non è facilmente asportabile ritiro della targa e fermo ammnistrativo sino a che (vedi punto 2)
5) circolazione con targa non propria o contraffatta art. 100 c.12 e 15
sanzione da €1842 a €7369 - la cifra la detrmina il Prefetto
fermo amministrativo per 3 mesi
targa non propria - targa originale di altro veicolo
taga contraffatta - riproduzione d targa vera di alro veicolo
6) falsificazione alterazione, manomissione di targa art. 100 c. 14 e art.482 CP (falsità materiale commessa da privato)
REATO - sequestro targa per confisca
l'art. si riferisce a chi realizza targhe
7) Uso di targhe false, manomesse, alterate art. 100 c. 14 e art. 489 CP (uso di atto falso)
REATO sequestro targa e motociclo per confisca