Ah ecco non avevo colto la "sottile" differenza...........SirioUFO ha scritto:Si ma il comma 2 non c'entra niente...zx10r ha scritto:In realtà il comma 2 dice altro..........5. se vogliono multarvi con l'art. 78 far presente che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano dei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.![]()
E comunque se il 78 fa riferimento ad altri articoli come ad esempio per i silenziatori o altro posso farti fare la revisione anche per una vite.............2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
Possono farti fare la revisione in caso di modifica dei componenti di cui all'art. 72, ma non la multa...
